Tassazione Staking: le regole di oggi rispetto a quelle di ieri

Tassazione Staking

Indice

Uno degli argomenti più rilevanti per coloro che detengono criptovalute, e legittimamente si preoccupano degli aspetti fiscali connessi alle attività correlate, è lo staking.

Lo staking infatti, per sua natura, è un’attività ben diversa dalla compravendita e prevede – piccola anticipazione – regole specifiche e diverse.In questo articolo approfondiamo il tema della tassazione dei proventi da staking prendendo in esame i diversi aspetti che impattano chiunque vi abbia fatto ricorso.

Cos’è lo staking

Lo staking è una pratica legata alle criptovalute e alle blockchain.

Consiste nel “mettere da parte” una certa quantità di criptovaluta, chiamata “staking”, per contribuire alla conferma e alla validazione delle transazioni sulla rete blockchain. Invece di risolvere complessi problemi matematici, come nel caso del mining tradizionale, i partecipanti al processo di staking bloccano una parte della loro criptovaluta nella rete.

Le criptovalute basate su proof-of-stake (PoS) o altri algoritmi di consenso utilizzano questa pratica come alternativa al mining. Chiunque partecipi al processo di staking può essere selezionato per validare transazioni, creare nuovi blocchi o svolgere altre attività utili per la blockchain.

In cambio di questo impegno i partecipanti ricevono ricompense che possono consistere in nuove monete emesse dalla blockchain o in commissioni di transazione.

L’idea di base è che maggiore è la quantità di criptovaluta bloccata nel processo di staking, maggiore sarà la probabilità di essere scelti per partecipare alle attività di consenso e ricevere ricompense.

Questo meccanismo contribuisce alla sicurezza e all’integrità complessiva della rete blockchain. Il processo di staking è diventato significativo per le blockchain che cercano di migliorare l’efficienza energetica rispetto al mining tradizionale e di coinvolgere attivamente gli utenti nella sicurezza della rete. Inoltre, consente agli investitori di guadagnare rendite passive sulle loro criptovalute attraverso le ricompense generate dallo staking.

tassazione staking

La tassazione dello staking

La tassazione dello staking presenta diversi quesiti. Innanzitutto, come molti sanno, la regolamentazione fiscale italiana delle criptovalute ha visto una pietra miliare con la pubblicazione della Legge 197/2022 che contiene ben 21 commi dedicati al trattamento fiscale delle valute digitali.

Ma già prima di questa fondamentale legge l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito diversi aspetti della fiscalità dello staking, mediante interpelli e sentenze.

Quando si deve versare l’imposta sui rewards da staking

Fino al 31 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate applicava il regime dei redditi di capitale allo staking.

I proventi ottenuti da questa pratica erano soggetti a una tassazione del 26% applicata immediatamente con ritenuta alla fonte se l’exchange era italiano, altrimenti inserita direttamente nella dichiarazione dei redditi. In altre parole, l’evento impositivo si aveva immediatamente con la percezione dei rewards da staking: al momento in cui venivano percepiti, già scattava l’obbligo di indicarli in dichiarazione dei redditi come proventi.

La legge di bilancio del 2023, tuttavia, ha introdotto importanti cambiamenti.

Secondo la nuova normativa, i proventi dello staking ottenuti dal 2023 in poi sono considerati come ottenuti a costo zero al momento del ricevimento. Tuttavia, al momento della vendita, la plusvalenza sarà tassata al 26% sul valore di realizzo. Questo cambio di approccio rappresenta una significativa modifica nel trattamento fiscale degli staking, anticipando un nuovo regime per le cripto attività.

Anche qui, usiamo altre parole per chiarire il concetto: con la nuova regolamentazione, l’evento impositivo relativo alla percezione dei rewards da staking si ha nel momento della loro cessione (vendita).

legge italiana criptovalute

“Proventi da detenzione di cripto-attività”: una definizione ampia

Un aspetto interessante riguarda la definizione della legge di bilancio che, parlando di “proventi da detenzione di cripto-attività”, abbraccia non solo il concetto tecnico di proof of stake ma anche altre forme di staking, come i proventi della DeFi e lo staking su exchange.

Ciò apre la strada a futuri sviluppi normativi e interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate; ad esempio, potrebbe tale regime essere esteso per analogia al mining, mai preso in esame dalla nuova normativa? Un punto aperto al momento.

L’imposta sul valore delle cripto-attività

Un’altra questione rilevante riguarda l’imposta di bollo del 2 per mille sul valore totale delle criptoattività detenute. Per questa nuova imposta, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, la legge sembra lasciare alcune incertezze sulla sua applicabilità alle crypto messe in staking.

Il dubbio è il seguente: se metto in staking, per esempio, i miei 10 ETH per tutto il 2023, questi vanno inseriti nel quadro RW e, dunque, va pagata l’imposta del 2 per mille? Oppure, non essendo nella mia disponibilità, non vanno ivi indicati?

Sarà importante monitorare eventuali aggiornamenti o chiarimenti futuri da parte delle autorità fiscali; l’approccio più prudenziale, tuttavia, potrebbe suggerirci di inserire anche le crypto messe in stake nel quadro RW.

imposte valore cripto attività

Le plusvalenze per la vendita dei rewards da staking

Un altro tema problematico è quello del prezzo di carico per calcolare correttamente le plusvalenze o minusvalenze quando si vendono i rewards ottenuti tramite staking. Il problema in esame può essere affrontato considerando diverse opzioni.

È possibile prendere in considerazione:

  1. Le plusvalenze per la vendita dei rewards da staking
  2. il prezzo di mercato del provento di staking al momento del ricevimento;
  3. il valore del provento al 31 dicembre;
  4. Il valore al momento della vendita.

Per illustrare come gestire questi tre valori ai fini del calcolo della plusvalenza occorre fare riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre 2022.

In tale periodo, quando si riceveva il provento dello staking, si doveva calcolare immediatamente il prezzo di mercato della criptovaluta ricevuta come reward e registrare la giacenza di tale criptovaluta al suo valore di mercato al momento del ricevimento.

Su tale valore, dunque, era poi basato il calcolo della plusvalenza quando si cedeva.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2023, secondo la nuova legge fiscale sulle criptovalute, il reward dello staking sarà percepito come a titolo gratuito. In questo contesto, il reward sarà registrato in giacenza di portafoglio a costo zero e la tassazione sulla plusvalenza si applicherà solo al momento della vendita, calcolando il 26% sul valore di realizzo in quel preciso istante.

Per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2022, la quota capitale non avrà impatto fiscale, in quanto l’evento fiscale è considerato nullo quando si inseriscono le criptovalute nello smart contract o nel protocollo di staking.

Il valore del provento sarà tassato al 26%, con l’importo registrato nel modello RL e le relative tasse pagate immediatamente. D’altra parte, dal 2023 in poi, la quota capitale manterrà la sua rilevanza nulla ma il valore dei rewards sarà registrato a costo zero in giacenza di portafoglio. La tassazione del 26% si applicherà solo al momento della cessione della criptovaluta, ovvero al momento del realizzo.

Quadro RL o quadro RT?

Anche qui dobbiamo distinguere tra regime fiscale ante-Legge di Bilancio ‘23 e regime fiscale post-Legge di Bilancio ‘23.

Per le criptovalute ottenute tramite staking – come rewards – negli anni fino al 2022 incluso, esse andavano inserite nel quadro RL della propria dichiarazione dei redditi.

La nuova Legge di Bilancio però cambia questo aspetto – come confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26 ottobre – imponendo di includere i proventi da staking all’interno del quadro RT, avendo essi rilevanza fiscale, fondamentalmente, quando avviene il cash-out.

Come detto poc’anzi, il costo di queste criptovalute, costo da indicare nel quadro RT, sarà pari a zero.

tassazione

Conclusioni

Il regime fiscale che si deve applicare allo staking e ai rewards ottenuti a partire dal 2023 è profondamente diverso da quello che veniva applicato fino al 2022.

Per certi versi, il nuovo regime è più conveniente, prevedendo come evento impositivo la vendita dei rewards piuttosto che il loro ottenimento. Rimangono diverse zone d’ombra ma, senz’altro, possiamo affermare che il quadro normativo è oggi molto più chiaro rispetto al passato.

Federico Pacilli: attualmente CEO e fondatore di CryptoBooks e cofondatore di ROMI Agency. È un imprenditore e appassionato di tecnologia, con una laurea in Banca e Mercati Finanziari. In precedenza ha fondato BaasBox, acquisita da Mexedia (ticker: ALMEX.PA), un’azienda finanziata da venture capital operante nel settore del software per applicazioni mobili.

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